I crediti d’imposta che richiedono l’indicazione del titolare effettivo nel Modello Redditi 2023

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PREMESSA

I beneficiari di specifici crediti d’imposta nel triennio 2020, 2021 e 2022 devono indicare, negli appositi righi del Modello Redditi 2023 – RU150 e RU151 – le informazioni dei titolari effettivi.

Nel rigo RU150 vanno indicati il codice fiscale del titolare effettivo e l’anno in cui si è beneficiato del credito d’imposta (salvo per ditte individuali, per le quali il predetto rigo non va compilato, salvo il caso di contribuente con residenza estera).

Nel rigo RU151 vanno indicati i beneficiari dei crediti d’imposta che hanno usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito.

Merita ricordare che la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.lgs. 231/2007, all’articolo 1, comma 2, lett. pp), definisce con chiarezza chi sono e come possono essere individuati i titolari effettivi di società di capitali e società di persone.

Nel prosieguo di questo intervento, faremo luce sulle modalità di compilazione dei righi RU150 e RU151.

I CREDITI D’IMPOSTA E IL TITOLARE EFFETTIVO

Con l’intento di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 22, Regolamento 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza), è richiesto che nel Modello Redditi 2023, per gli anni 2020, 2021 e 2022, siano inserite alcune informazioni volte ad accertare:

  • la titolarità effettiva dei destinatari di specifiche agevolazioni;
  • il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

A tale fine, nella Sezione IV del quadro RU del Modello Redditi 2023 persone fisiche, società di persone e società di capitali, sono stati introdotti i nuovi righi RU150 e RU151. La compilazione dei predetti righi interessa i crediti d’imposta identificati dai sottoesposti codici alfanumerici.

Codice creditoTipologia credito d’impostaDescrizione e Norme di riferimento
F7Formazione 4.0Spese attività di formazione personale dipendente (art. 1, comma 46, Legge 205/2017 – art. 1, commi da 78 a 81, Legge 145/2018 – art. 1, commi da 210 a 217, Legge 160/2019 – art. 1, comma 1064, lett. i) e l), Legge 178/2020 – art. 22, D.L. 50/2022) Il credito d’imposta è commisurato alle spese sostenute per le attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. L’agevolazione spetta con riferimento alle seguenti spese: spese personale dipendente relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti lavoratori con disabilità;costi per servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;spese personale dipendente relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A, Legge 205/2017 e che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6897.
L1Ricerca, sviluppo e innovazioneInvestimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0, altre attività innovative (art. 1, commi da 198 a 206, Legge 160/2019 – art. 244, D.L. 34/2020 – art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge 178/2020 – art. 1, comma 45, Legge 234/2021 – art. 1, comma 268, Legge 197/2022). L’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute per: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;attività di innovazione tecnologica;attività di design e ideazione estetica. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 6938. Per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno va indicato il codice tributo 6939. Per gli investimenti nelle Regioni del Sisma centro Italia va indicato il codice tributo 6940
L3Investimenti beni strumentali nuovi materiali e immateriali “generici”Investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali (art. 1, comma 1055, Legge 178/2020) ovvero diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge 232/2016, effettuati fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6935.
2L (*)Investimenti beni strumentali nuovi materiali 4.0Investimenti in beni strumentali nuovi materiali (art. 1, comma 1057 e/o 1057-bis, Legge 178/2020), di cui alla Tabella A, Legge 232/2016. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6936.
3L (*)Investimenti beni strumentali nuovi immateriali 4.0Investimenti in beni strumentali nuovi immateriali (art. 1, comma 1058, Legge 178/2020), di cui alla Tabella B, Legge 232/2016. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6937.

Si ricorda che i codici “2L” e “3L” vanno utilizzati anche per i beni “Industria 4.0” per i quali l’interconnessione è avvenuta successivamente al 2022 se il beneficiario, dall’anno di entrata in funzione, ha iniziato ad usufruire del credito d’imposta nella minor misura prevista per i beni “generici”.

IL TITOLARE EFFETTIVO

Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.lgs. 231/2007, l’articolo 1, comma 2, lett. pp) definisce il titolare effettivo come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita“.

L’articolo 20, D.lgs. 231/2007, individua i criteri (su più livelli) per determinare il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, come segue.

Titolare effettivoElementi rilevanti
Società di capitaliPersona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo. La proprietà diretta o indiretta è così individuata: proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;proprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona. Qualora a seguito dell’esame dell’assetto proprietario non sia possibile identificare le persone fisiche a cui sono attribuibili la proprietà diretta o indiretta della società, questo dovrà essere identificato nella persona fisica cui è attribuibile il controllo della stessa in base: alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. Se l’applicazione dei predetti criteri non consente di individuare univocamente il titolare effettivo, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi/statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società del cliente diverso dalla persona fisica.
Società di personePer le società di persone non è previsto uno specifico criterio di individuazione della titolarità effettiva. Sul punto, il CNDCEC nell’ambito delle ” Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti “, emanate nel mese di maggio 2019, ritiene opportuno applicare il predetto criterio individuato per le società di capitali. In sintesi, il CNDCEC specifica che, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente: hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti (indipendentemente dalla quota conferita), hanno diritto ad una parte degli utili o perdite in misura superiore al 25% (indipendentemente, nelle sas, dalla qualifica di soci accomandanti o accomandatari);hanno l’amministrazione disgiuntiva, congiuntiva, mista nonché la rappresentanza legale della società, qualora non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle predette soglie.

LA COMPILAZIONE DEI RIGHI RU150 E RU151

Nel modello Redditi SP/SC il rigo RU 150 è esposto come segue.

Nel modello Redditi PF il rigo RU 150 è esposto come segue.

Per ogni titolare effettivo persona fisica, a rigo RU150, vanno indicati i seguenti dati.

CampoDescrizione
1 – 3Periodi d’imposta 2020/2021/2022 per i quali si è beneficiato del credito d’imposta. Tale indicazione non è prevista nel Modello Redditi 2023 PF.
5Codice fiscale titolare effettivo. Tale indicazione non è prevista nel Modello Redditi 2023 PF.
6 – 9Nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita del titolare effettivo. Tale campo va compilato dai soggetti non residenti privi di codice fiscale.
10 – 15Domicilio anagrafico in Italia, se diverso dalla residenza anagrafica.
16 – 23Residenza anagrafica estera e/o domicilio anagrafico estero se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.

Fatto salvo i soggetti non residenti, per i titolari di ditte individuali il rigo RU150 non dovrà essere compilato.

Fatto salvo i soggetti non residenti, per i titolari effettivi di società di persone e/o società di capitali il rigo RU150 riporterà l’anno per il quale si è beneficiato del credito d’imposta e il codice fiscale dei titolari effettivi.

Di seguito un esempio grafico.

Ipotizzando che la società sia partecipata dai seguenti 3 soci:

  • Bianchi Francesco (partecipazione 60%), residente a Gallarate, Corso Buenos Aires, n. 180;
  • Verdi Mirco (partecipazione 30%), residente a Milano, Piazzale Cadorna, n. 5;
  • Rossi Giacomo (partecipazione 10%), residente a Milano, Via Monte Napoleone, n. 10,

i titolari effettivi vengono individuati nei soci Bianchi e Verdi.

Il quadro RU del Modello Redditi 2023 SC va così compilato (a tal fine vanno utilizzati 2 moduli).

Si ricorda che i soggetti che nel 2020 hanno effettuato investimenti ai sensi della Legge 160/2019 (Finanziaria 2020), i cui crediti d’imposta sono identificati dai seguenti codici:

  • H4 – Investimenti in beni materiali “generici” (diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge 232/2016) con codice tributo 6932;
  • 2H – Investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Tabella A, Legge 232/2016) con codice tributo 6933;
  • 3H – Investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” (Tabella B, Legge 232/2016) con codice tributo 6934,

non sono interessati alla compilazione del rigo RU150 del Modello Redditi 2023.

Nel Modello Redditi 2023 il rigo RU151 è così sottoesposto.

Al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il soggetto beneficiario dei predetti crediti (F7, L1, L3, 2L, 3L) che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, deve compilare il nuovo rigo RU151. In particolare, sono richieste le seguenti informazioni.

CampoDescrizione
1Codice credito d’imposta (F7 / L1 / L3 / 2L / 3L).
2Anno di riferimento (2020 / 2021 / 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati.
3Descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

AUTORE: Federico Camani