PREMESSA
i propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di GIUGNO 2023, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 335 DEL 01/06/2023 – STP E STIPULA ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER VISTO DI CONFORMITÀ
Il soggetto istante illustra di essere una società tra professionisti costituita ai sensi e per gli effetti della L. 12 novembre 2011, n. 183 e di svolgere l'attività di commercialista operando a livello nazionale, in diverse città, attraverso studi professionali. Le attività svolte dal soggetto istante riguardano servizi di consulenza aziendale, tributaria, giuridica, societaria e contabile, compreso il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, co. 3, del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241 sulle dichiarazioni fiscali dei propri clienti. Date le premesse il soggetto istante pone un quesito in merito alla polizza assicurativa necessaria per ottenere l'abilitazione al rilascio del visto di conformità e, precisamente, se sia possibile che a stipulare la polizza assicurativa necessaria all’apposizione del visto di conformità, quale soggetto contraente, sia la stessa società istante per conto dei singoli soci che procedono all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali da loro vistate, tramite le proprie abilitazioni Entratel, ovvero se il contratto di assicurazione debba essere stipulato direttamente in proprio dal singolo socio, facendo coincidere la figura dell'assicurato con quella del contraente. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa, relativamente alla polizza assicurativa, come l'art. 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, al co. 1, preveda che i professionisti ed i certificatori debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre come con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, sia stato chiarito che il professionista che presta attività in uno studio associato, possa utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa polizza preveda un'autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti. Date le premesse, l’Agenzia delle Entrate non ravvisa specifici impedimenti a che la società istante stipuli, in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. La polizza dovrà ovviamente garantire la copertura di tutti i rischi, ovvero preveda un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, come anticipato in premessa, non inferiore a 3 milioni di euro.
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