Premessa
Come stabilito dall’art. 67, comma 1, del TUIR[1] la vendita di un immobile a titolo oneroso, diverso da un’area fabbricabile costituisce “reddito diverso” fiscalmente imponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- la cessione viene effettuata entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
- il corrispettivo incassato è superiore al costo di costruzione o di acquisto.
Pertanto, in forza della vigente normativa la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene immobile, ma non di un’area fabbricabile, è imponibile se la vendita dell’immobile avviene entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione. Osserviamo, tuttavia, che in alcuni casi, di cui diremo in seguito, questa regola generale non viene applicata.
Detto ciò, evidenziamo che a norma dell’art. 9, comma 5 del TUIR[2] gli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, compresi i conferimenti, l’usufrutto e le servitù sono assimilati alle cessioni.
Per questi motivi, anche a queste operazioni devono applicarsi le regole previste per la cessione dei fabbricati.
Rileviamo, infine, che ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR possono generare “redditi diversi” i seguenti soggetti:
- persone fisiche;
- società semplici;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti, privi di una stabile organizzazione in Italia, che realizzano plusvalenze dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (esclusi i terreni edificabili), detenuti al di fuori dell’attività d’impresa eventualmente esercitata, ovvero al di fuori dell’esercizio di arti o professioni.
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