Beni esteri in REDDITI 2023 – prima parte

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Quest’anno si vuole dare risalto alla problematica dei beni detenuti all’estero in quanto il 2023 è caratterizzato da alcuni aspetti molto importanti:

  1. la legge di bilancio ha normatizzato alcuni aspetti inerenti all’imponibilità delle plusvalenze e la deducibilità delle minusvalenze prodotte dalle cripto-attività;
  2. ha definito, seppur in maniera sintetica, le cripto-attività;
  3. ha previsto la possibilità di affrancare il valore iniziale al 1/1/2023 delle cripto-attività possedute;
  4. viene introdotto un “condono” delle cripto-attività non esposte nel quadro RW fino al 31/12/2021;
  5. si stanno vedendo notificare molte lettere di compliance legate ai beni esteri non dichiarati ed agli eventuali redditi prodotti dagli stessi.

Rammentiamo, dal punto di vista sanzionatorio, che l’omessa o infedele indicazione dei beni detenuti all’estero soggiace ad una sanzione gravosa da calcolare su ogni annualità nella quale i beni non sono stati indicati o sono stati indicati in misura inferiore al valore reale.

Infatti, qualora i beni siano detenuti in Paesi white list o cooperanti, la sanzione da calcolare sul valore dei beni esteri va da un minimo del 3% a un massimo del 15%; diversamente, se i beni sono presenti negli altri Paesi con i quali non c’è cooperazione amministrativa, la sanzione raddoppia e va da un minimo del 6% ad un massimo del 30%.

Come accadeva anche nel precedente anno, il quadro RW va utilizzato anche al fine di calcolare le imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero, l’IVIE per gli immobili, l’IVAFE per le attività finanziarie.

Come per il passato, la funzione della casella 20 ha solamente lo scopo, tramite la sua barratura, di indicare all’Amministrazione che il bene è stato esposto nel quadro RW solo a fini di monitoraggio. È il caso, ad esempio, del delegato anche al prelievo su un conto corrente estero o del nudo proprietario del bene; quando cioè non risulta dovuta alcuna imposta patrimoniale estera.

La casella 24 serve ad informare l’Agenzia delle Entrate che vi sono più di due comproprietari del bene.

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