Emissione e-fatture e corrispettivi: le sanatorie per le tardività

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AUTORE: Federico Camani

Premessa

Il 6 marzo u.s. l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, Legge di Bilancio 2023 intitolato "Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici."

L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti dati e informazioni che permettono al contribuente di porre rimedio ad eventuali errori od omissioni di natura formale e/o sostanziale, mediante l’utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, articolo 13 e 13-bis, D.lgs. 472/1997.

Inoltre, il contribuente, qualora decida di correggere violazioni di natura formale, potrà avvalersi, entro il 31.03.2022, delle disposizioni previste dall'articolo 1, Legge 197/2022 (c.d. "Tregua fiscale") e regolarizzare la propria posizione versando, sempre entro la medesima data, una somma pari a 200 euro, per ogni periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

Il legislatore, infine, ha introdotto, sempre fino al 31.03.2023, la sanatoria delle violazioni sostanziali mediante l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento speciale. Il contribuente può, infatti, regolarizzare eventuali errori od omissioni di natura sostanziale, quali le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, versando una sanzione pari ad 1/18 del minimo edittale.

Tutto questo, nel prosieguo di questo intervento.

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