Italia Oggi 29.01.2025
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) ha chiarito che, dopo l’espletamento dell’incarico che termina con la consegna della documentazione, il commercialista tenutario delle scritture contabili non è tenuto a conservarne copia per conto del cliente, neppure in formato digitale.