Ritardato pagamento delle imposte – la deducibilità degli interessi

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Premessa

Ribadendo quanto precisato nella precedente risposta a interpello n. 541/E/2022, l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta a interpello n. 172/E/2024 ha affermato che gli interessi passivi pagati sugli atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP sono interamente deducibili dal reddito d’impresa e ciò a prescindere dal fatto che siano collegati o meno a imposte indeducibili.

 Per queste ragioni, deve definitivamente ritenersi superata la posizione presa dalla Suprema Corte nella discussa ordinanza n. 28740/2022 con cui i massimi giudici avevano proclamato l’indeducibilità dal reddito d’impresa degli interessi di mora legati al ritardato pagamento delle imposte.

Di seguito l’analisi della questione.

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