La Legge n. 213/2023, la finanziaria per il 2024, all’articolo 1, commi 101 e seguenti aveva previsto che entro il 31 dicembre 2024 le imprese avrebbero dovuto stipulare polizze di assicurazione contro i danni da calamità naturali. Viene usato il condizionale in quanto, come avviene nel nostro Paese, con il decreto milleproroghe, tale termine è stato prorogato al 31 marzo 2025. Va anche detto che il D.L. 155/2024, il decreto collegato alla Legge di bilancio 2025, in sede di conversione sono state fatte delle precisazioni su tale obbligo.
La norma che istituisce l’obbligo assicurativo ha previsto altresì che in caso di mancato adempimento, i soggetti obbligati non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o finanziamenti statali.
Si rende, quindi, necessario capire quali siano le imprese soggette all’obbligo e per quali beni.
Analizzando l’aspetto soggettivo, il legislatore ha previsto che tenute all’obbligo assicurativo siano le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione nel nostro Paese.
Dal punto di vista oggettivo, la legge di Bilancio 2024 coinvolge nell’obbligo di copertura assicurativa contro sismi, alluvioni, frane e altri eventi distruttivi i beni aziendali, con l'obiettivo di limitare i danni economici derivanti da disastri naturali.
Ma vediamo di analizzare più dettagliatamente quanto accennato.
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