Premessa
Come è noto la responsabilità del liquidatore è espressamente regolamentata dagli artt. 2489, 2491 e 2495 del c.c..
In particolare, l’art. 2489 del c.c. disciplinando i poteri, gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori prevede che “Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.
Trattasi di una norma di carattere generale, ma ciò che emerge dalla lettura della disposizione è l’esplicito riferimento alla “professionalità” del liquidatore, requisito che diversamente non è richiesto agli amministratori di società.
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