Prassi e giurisprudenza – il diritto alla detrazione IVA in assenza di operazioni attive

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Premessa

Come noto, il diritto alla detrazione IVA, regolamentato dagli artt. 19, 19-bis1, 19-bis2 e 19-bis 3 del DPR n. 633/1972, permette al contribuente, soggetto passivo d’imposta, di recuperare l’IVA addebitatagli in fattura dal cedente di un bene/servizio.

Premesso ciò, osserviamo che in accordo con quanto stabilito a livello comunitario dall’art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE[1], la detrazione dell’imposta è riconosciuta al contribuente solo se:

  • l’IVA pagata riguarda operazioni realmente effettuate; e
  • il bene/servizio acquistato è inerente[2], ovvero risulta connesso all’attività svolta dal soggetto passivo.

A tal proposito riportiamo quanto precisato dalla risoluzione n. 244/E/2022, dove l’Ufficio ha specificato che per poter soddisfare il principio d’inerenza deve sussistere “uno stretto rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività (del soggetto passivo) e l’utilizzo del bene”.

In mancanza di questa relazione è, infatti, esclusa la possibilità di portare in detrazione, anche soltanto parzialmente, l’imposta assolta in relazione all’acquisto effettuato.

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