Imputazione utili di società a ristretta base partecipativa

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C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 2478/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha stabilito che i costi imputati alla società di capitali a ristretta base partecipativa ritenuti inesistenti, poi riconosciuti come effettivamente sostenuti dalla società partecipata, vanno parimenti riconosciuti nell’imputazione ai soci, pro quota, del maggior reddito accertato alla società partecipata.