Il nuovo quadro P del Modello ISA

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PREMESSA

Con il D.lgs. 13/2024 è stato introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale. Tale istituto consente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo di “accordarsi” con il Fisco dichiarando un reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP che viaggi di pari passo con quello determinato dall’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati a sua disposizione e dei conteggi aritmetici effettuati con il nuovo software “il tuo ISA” 2024.

L’accordo con il fisco permette di usufruire di alcune agevolazioni, fra cui l’assenza di attività accertativa durante il periodo di concordato.

Recentemente con il Decreto 14.06.2024, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, D.lgs. 13/2024, il MEF ha approvato la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formula ai soggetti ISA la proposta di concordato. La predetta metodologia tiene conto:

  • degli andamenti economici e dei mercati;
  • delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione;
  • degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di Privacy.

La proposta concordataria viene resa disponibile dal nuovo software “il tuo ISA” 2024, mediante la preventiva compilazione del nuovo quadro P.

LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal MEF, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

In linea generale, il concordato preventivo biennale prevede la formulazione di una proposta, per il 2024 e il 2025, relativamente a due basi imponibili:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
  • valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

L’articolo 7, DM 14.06.2024 prevede che, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità fiscale al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il 2024 tenga conto:

  • del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2023;
  • del maggiore reddito individuato con la metodologia, nella misura del 50%.

Analogamente, la proposta per il 2024 relativa al valore della produzione ai fini IRAP, tiene conto di quanto dichiarato per il 2023 e dell’importo individuato come sopra.

Come desumibile dalla Nota tecnica e metodologica allegata al DM 14.06.2024 per la definizione della proposta concordataria, partendo dal reddito 2023, sono previsti i seguenti passaggi:

  1. misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia. Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, tramite il software ISA 2024, è effettuata una valutazione economica dei risultati ottenuti nel 2023. Oggetto di analisi è, quindi, la valutazione dell’affidabilità, nell’ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente nelle ultime 8 annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese e i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica. Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al concordato è effettuata l’analisi dei singoli indicatori per i quali non è stata raggiunta la piena affidabilità per addivenire alla definizione di una maggiore base imponibile. In particolare, per gli indici direttamente migliorabili dichiarando ulteriori componenti positivi, è preso a riferimento il valore dei ricavi e/o compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale. Nel caso in cui un contribuente presenti la piena affidabilità in tutti gli indicatori elementari (ossia, consegue per il 2023, un punteggio ISA pari a 10), non sono previsti maggiori componenti reddituali. Una volta applicato tale meccanismo di rivalutazione per tutti gli indicatori elementari per i quali il contribuente non risulta pienamente affidabile, la maggior stima risultante è moltiplicata per un coefficiente di benchmark;
  2. valutazione dei risultati economici della gestione operativa negli ultimi 3 periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione. È analizzato l’andamento del reddito operativo del contribuente nell’esercizio dell’attività economica derivante dalla gestione caratteristica nelle ultime 3 annualità (compresa quella oggetto di dichiarazione). Dopo aver determinato la media ponderata dei redditi operativi del triennio con pesi dati dai punteggi di affidabilità dei rispettivi anni, il rapporto tra il reddito operativo dell’anno di applicazione e tale media determina un coefficiente di rivalutazione della base concordataria;
  3. confronto con valori di riferimento settoriali. È definito un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dei soggetti ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata. Se la quantificazione del reddito definito dai precedenti passaggi per l’attività esercitata dal contribuente risulta inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, viene preso come riferimento reddituale tale valore minimo;
  4. ai fini IRAP, ovvero al valore della produzione 2023 rilevante ai fini IRAP e dichiarato dal contribuente è sommata l’eventuale differenza tra il reddito 2023 dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato e quanto quantificato anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali risultante nel precedente passaggio (anche la definizione di tale base imponibile tiene conto dell’analisi dell’affidabilità fiscale del contribuente, della tendenza dei risultati economici conseguiti e dei valori di riferimento settoriali);
  5. rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il 2024 e il 2025. A tal fine sono utilizzate le proiezioni di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia pari allo 0,6% per il 2024 e all’1% per il 2025.

Per l’elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all’identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili e i versamenti e le compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all’assenza di condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio e/o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021).

IL NUOVO QUADRO P DEL MOD. ISA

Con i Provvedimenti 28.02.2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche, recentemente aggiornati dalla stessa in data 15.06.2024, utilizzabili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, introducendo il nuovo quadro P che è:

  • parte integrante dei Modelli ISA;
  • utilizzabile dai contribuenti che applicano gli ISA per il 2023 e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per il 2024 e il 2025.

Il programma per il calcolo del concordato preventivo biennale è già integrato nel software “il tuo ISA” 2024.

Per ottenere la proposta di concordato 2024-2025 i soggetti ISA devono indicare nel nuovo quadro P (righi da P01 a P05 e P10) i seguenti dati.

RIGODESCRIZIONE
P01La casella va barrata per attestare di: non avere debiti tributari;aver estinto debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiori a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni), nei termini previsti per aderire al concordato preventivo biennale
P02La casella va barrata per attestare l’assenza delle cause di esclusione: omessa presentazione del Mod. REDDITI in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2021 – 2022 – 2023);condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato
P03Codice evento straordinario verificatosi nel 2024 in data anteriore all’adesione al concordato preventivo biennale, individuati dal DM 14.06.2024, tra cui: presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giornipresenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giornipresenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 120 giorni In base a quanto previsto dall’art. 19, D.lgs. 13/2024, fermo restando le cause di cessazione del concordato preventivo biennale (art. 21) e di decadenza dallo stesso (art. 22), il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o un minore valore della produzione effettivi, eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali: eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, D.lgs. 1/2018;altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività (in quanto ricadenti in aree di divieto d’accesso);sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’Ordine di appartenenza/Enti previdenziali e assistenziali/Casse di competenzaliquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;affitto dell’unica azienda. Come disposto dall’art. 5, DM 14.06.2024, in presenza dei predetti eventi straordinari comunicati dal contribuente, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta, sono ridotti nelle seguenti misure: 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 120 giorni
P04Il reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini del concordato preventivo biennale è quello individuato dall’articolo 54, TUIR, senza considerare: plusvalenze e/o minusvalenze di cui all’art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR;redditi e/o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR. Il reddito d’impresa rilevante ai fini del concordato preventivo biennale è quello individuato con riferimento alle regole ordinarie (artt. 56 / 66, TUIR), a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria o semplificata), senza considerare: plusvalenze di cui agli artt. 58, 86, 87, TUIR;sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;minusvalenze e/o sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR;redditi e/o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società o enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR. Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000. In caso di snc/sas/associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci in base alle relative quote di partecipazione.
P05Il valore della produzione netta IRAP 2023 rilevante ai fini del concordato preventivo biennale va individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.lgs. 446/97 (artt. 5, 5-bis), senza considerare: plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive.
P06 P07Il reddito proposto ai fini del concordato preventivo biennale per il 2024 e il 2025 non considera: plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive;redditi e/o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società o enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
P08 P09Il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del concordato preventivo biennale per il 2024 e il 2025 non considera: plusvalenze e sopravvenienze attiveminusvalenze e sopravvenienze passive.
P10Per accettare la proposta di concordato preventivo biennale per il 2024 – 2025 il contribuente deve apporre la propria firma. Con la firma il contribuente sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.

ALCUNI ESEMPI PRATICI

  1. La società YXZ presenta la seguente situazione:
  2. ricavi delle vendite: 300.000 euro
  3. plusvalenza patrimoniale (da vendita cespite): 15.000 euro
  4. totale componenti positivi: 315.000 euro
  5. costi della produzione: 200.000 euro, di cui sopravvenienza passiva per 5.000 euro
  6. totale componenti negativi: 200.000 euro

Reddito d’impresa così determinato: 115.000 euro.

Il reddito d’impresa ai fini del concordato preventivo biennale è pari a 105.000 euro (115.000 – 15.000 + 5.000).

  • La società ABC presenta la seguente situazione:
  • ricavi da prestazioni: 200.000 euro
  • sopravvenienza attiva: 3.000 euro
  • reddito da partecipazione in SNC: 25.000 euro
  • Totale componenti positivi: 228.000 euro
  • costi della produzione: 115.000 euro, di cui minusvalenza patrimoniale per 2.000 euro
  • totale componenti negativi: 115.000 euro

Reddito d’impresa così determinato: 113.000 euro.

Il reddito d’impresa ai fini del concordato preventivo biennale è pari a 87.000 euro (113.000 – 3.000 – 25.000 + 2.000).

AUTORE: Federico Camani