La “nuova” definizione agevolata dei PVC

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PREMESSA

Il nuovo articolo 5-quater, D.lgs. 218/1997, introdotto dal D.lgs. 13/2024, contiene la “nuova” disciplina inerente la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).

In particolare, l’istituto introdotto dall’articolo 5-quater, permette, per gli atti emessi dal 30/04/2024, di prestare adesione ai PVC “senza condizioni” oppure “condizionata alla rimozione degli errori manifesti”.

L’adesione, che può avvenire soltanto al contenuto integrale del PVC, permette di usufruire di una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale (contro 1/3 dell’attuale accertamento con adesione). Per il resto, opera il cumulo giuridico (sia pure nella versione “ristretta” ovvero limitatamente alla singola imposta e al singolo anno) e la definizione ha effetto sui contributi INPS spettanti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata (tali contributi vanno quindi pagati sul maggior reddito accertato, ma sui medesimi non spettano sanzioni e interessi).

Merita evidenziare che il nuovo istituto di definizione agevolata dei PVC si aggiunge alle “ordinarie” alternative già a disposizione del contribuente, il quale può decidere di:

  • definire in via agevolata tutti i rilievi contenuti nel PVC avvalendosi della disciplina agevolativa in esame con liquidazione delle somme dovute applicando le sanzioni ad 1/6 del minimo edittale;
  • regolarizzare le singole violazioni (escluse quelle normativamente previste) collegate ai rilievi contenuti nel verbale utilizzando il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 e 13-bis, D.lgs. 472/1997;
  • attendere la notifica dell’atto di accertamento oppure del c.d. “schema di atto” da parte dell’Agenzia collegato al “nuovo” contradditorio preventivo di cui all’articolo 6-bis, Legge 212/2000 introdotto dal D.lgs. 219/2023 che in caso di acquiescenza, riduce le sanzioni a 1/3 del minimo edittale.

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