Premessa
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di MARZO 2025, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 56 DEL 03/03/2025 – INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO VERSATI DA UN PROFESSIONISTA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Il soggetto istante illustra di essere un professionista che si è avvalso dell'istituto del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui all'art. 1, co. da 174 a 178, della L. n. 197/2022, a seguito del versamento di maggiori imposte scaturenti da dichiarazioni integrative. Dal momento che il professionista istante dichiara di aver versato, in un'unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, la sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi, chiede di sapere se gli interessi da ravvedimento speciale corrisposti, siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate, relativamente al quesito posto dal professionista istante, riguardante il trattamento fiscale degli interessi passivi corrisposti in occasione del ravvedimento speciale, ricorda in premessa come il ravvedimento speciale sia una peculiare forma di ravvedimento operoso utile alla regolarizzazione di alcune violazioni sostanziali concernenti le dichiarazioni validamente presentate per i periodi d'imposta sino al 31 dicembre 2022. Sempre l’Agenzia delle Entrate illustra come il versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, contestuali al versamento delle sanzioni con ravvedimento speciale, rappresentino una forma di risarcimento del danno derivante dall'adempimento tardivo degli obblighi tributari. Gli interessi da ravvedimento operoso che possono qualificarsi quali interessi moratori in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal tardivo versamento delle imposte, debbono considerarsi accessori rispetto all'obbligazione principale, con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. Pertanto, nel caso di specie, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'indeducibilità delle imposte ravvedute fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili. Conseguentemente, a parere dell’Agenzia delle Entrate il versamento degli interessi moratori non può considerarsi afferente all'attività professionale e concorrere pertanto alla formazione del reddito professionale.
Contenuto riservato agli abbonati.
Questo contenuto è disponibile per gli utenti abbonati a Sercontel.
Sei già abbonato? | Non sei abbonato? | ||
ACCEDI | SCOPRI L'OFFERTA | ||