C.G.T. di secondo grado della Campania n. 2384/2025
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ha affermato che è non è ammissibile il ricorso per ottemperanza avente per oggetto la sentenza di annullamento di un atto finalizzato a ottenere la restituzione dell’eccedenza di versamento rispetto a quanto deciso.