C.G.T. di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 135/2025
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, ha disposto che l’avviso di accertamento, nell’ipotesi di doppia motivazione “per relationem”, è legittimo solo nel caso in cui il processo verbale di constatazione richiamato a propria volta fa riferimento a documenti in possesso del contribuente, o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente stesso.