PREMESSA
Anche quest’anno siamo vicini alla scadenza dei termini per la comunicazione delle variazioni negli Enti del terzo settore che decommercializzano i ricavi. La scadenza dell’invio del modello EAS è il 31/3/2025. Si tratta di segnalare all’Agenzia delle Entrate le variazioni intervenute nel 2024 dei dati precedentemente comunicati.
Ricordiamo che il modello non va presentato qualora, per esempio, le variazioni consistano nella modifica:
- del numero degli associati;
- dell’ammontare dei ricavi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
- dell’ammontare dei costi sostenuti per pubblicità e autopromozione;
- dell’ammontare delle raccolte pubbliche di fondi;
- dell’ammontare delle entrate complessive;
- dell’ammontare delle erogazioni liberali;
- dell’ammontare dei contributi pubblici;
- del legale rappresentante e degli altri dati dell’ente che sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate nei modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA e AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.
La fruizione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi) da parte degli enti non commerciali è subordinata:
- al possesso degli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- alla presentazione del mod. EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Nel proseguo della trattazione, dopo aver riepilogato brevemente tutti gli adempimenti operativi connessi con il modello EAS, analizzeremo nel dettaglio: le situazioni che richiedono il rinvio del modello, quali conseguenze comporta il mancato invio della comunicazione EAS e quali sono i rimedi a disposizione del contribuente per regolarizzare l’eventuale omissione.
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