Risoluzione n. 13/E/2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E/2025, ha affermato che l’imposta di registro, dovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore ex art. 123 e ss. L.F., così come nell’analoga fattispecie afferente alla liquidazione giudiziale, va applicata con riguardo ai singoli beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento all’assuntore, in base alla natura di ciascuno di essi.