L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione

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Premessa

Nell’ambito del Decreto c.d. “Revisione IRPEF - IRES”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, è stata proposta la possibilità di affrancare le riserve e/o i fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2023.

L’affrancamento straordinario riguarda, tutto o in parte, l’ammontare residuo delle riserve iscritte in bilancio al 31.12.2024 e richiede il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, da effettuare in forma rateizzata (4 rate annuali), la prima delle quali entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi 2024.

In particolare, è possibile affrancare i saldi attivi iscritti in bilancio in occasione della rivalutazione dei beni d’impresa per i quali, contestualmente alla rivalutazione, non si era provveduto alla relativa “liberazione” (c.d. rivalutazione civilistica e fiscale senza affrancamento).

Con il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 10%, è possibile liberare i saldi attivi che, pertanto, possono essere distribuiti senza concorrere a formare il reddito della società. La tassazione in capo ai soci varia a seconda che si tratti di società di capitali o società di persone.

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