Premessa
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2024, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 223 DEL 18/11/2024 – TASSAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO RISARCITORIO
La società istante illustra di aver aggiudicato ad una società l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un ospedale procedendo così a sottoscrivere il relativo contratto di appalto. Sempre la società istante illustra che nel corso dell'esecuzione contrattuale sono sopraggiunte delle circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno obbligato la direzione lavori ad adottare provvedimenti di sospensione dei lavori e consegne parziali. La società aggiudicataria ha in un primo momento contestato la legittimità di tali sospensioni e, in un secondo momento, ha richiesto di recedere dal contratto. Da questa situazione e sorto un procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale a cui è seguito, di comune accordo, la quantificazione del pregiudizio subito dall'appaltatore in ragione delle sospensioni dei lavori. Prima di sottoscrivere il suddetto accordo, la società istante, data l’entità dell’importo, chiede di sapere se la somma che pagherà alla società aggiudicatrice, sia da corrispondere a titolo di risarcimento del danno e, conseguentemente, non sia rilevante a fini Iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972. In via preliminare l’Agenzia delle Entrate ricorda al soggetto istante come il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva debba ricavarsi dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere e, nello specifico, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta, oppure il risarcimento scaturente da un inadempimento degli obblighi contrattuali. L’Agenzia delle Entrate, sulla base della scrittura privata redatta dalle società istante e appaltatrice, in cui viene chiarito che la somma dovuta è a titolo di risarcimento del danno, ritiene che tale somma non costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolva ad una funzione unicamente risarcitoria e, pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. Inoltre, considerato che dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico della società istante, ciò impone che il relativo accordo sia soggetto a registrazione nel termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3%, secondo quanto previsto dal Tur.
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