Premessa
Come noto l’art. 2476, comma 2 del c.c. stabilisce che “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”.
In buona sostanza la norma regolamenta il diritto del socio di Srl, non amministratore, ad avere informazioni e a consultare i libri sociali e i documenti della società.
Osserviamo subito che il diritto di controllo è inderogabile ed è finalizzato a:
- salvaguardare gli interessi dei singoli soci;
- garantire il buon e corretto funzionamento della società;
- tutelare i creditori della società
Per questi motivi non può essere né escluso e né limitato dallo statuto o da altre pattuizioni intercorse tra i soci. Qualora fosse escluso o limitato la relativa clausola risulterebbe, infatti, nulla per violazione di norma imperativa.
Di seguito l’analisi della tematica.
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