PREMESSA
In presenza di violazioni riconducibili al professionista è possibile che egli non sia considerato responsabile, in quanto la giurisprudenza appare consolidata nel ritenere, salvo casi circoscritti, comunque responsabile il contribuente.
Per un consolidato orientamento, il contribuente è responsabile della sanzione pure se la violazione è stata indirettamente causata dal professionista, ove sia a lui imputabile a titolo di colpa, quindi per negligenza, imprudenza o imperizia.
In caso di concorso tra contribuente e professionista, la sanzione può essere irrogata ad entrambi: non si è in presenza di un'obbligazione solidale, ove l'adempimento di un condebitore estingue l'obbligazione, ma di una violazione commessa da più soggetti. Ulteriore conseguenza è che il professionista pagante la sanzione non può agire in regresso nei confronti del contribuente.
Pertanto, per essere punibile, il professionista deve essere “cosciente” di commettere una violazione, ossia deve sussistere l'elemento soggettivo del dolo. Nella pratica, il professionista è punibile solo qualora sia dimostrato che abbia suggerito, supportato ed anche approvato comportamenti tali da indurre il cliente/contribuente ad evadere le imposte.
Per la Suprema Corte (sentenza Cass. 21 febbraio 2013 n. 4383) “per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato”.
Analizziamo questi e altri aspetti nel corso del presente intervento.
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