Domicilio fiscale: dove sono i rapporti affettivi e sociali

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Assonime nella circ. n. 25/2024 ha esaminato i nuovi criteri per il riscontro della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia (art. 2 del TUIR), derivanti dalla rivisitazione operata dal D.lgs. 209/2023, in attuazione della L. 111/2023.

Nella circolare Assonime si  concentra in primo luogo sulla nuova nozione fiscale di domicilio come “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”; in merito , è evidenziato come l’elaborazione di una precisa accezione fiscale di domicilio, da un lato, recida il legame con la nozione civilistica, connaturata alla scelta elettiva della persona, dall’altro, consenta di superare la questione della riconoscibilità della stessa da parte di soggetti terzi. Assonime precisa, che in ambito tributario, è sufficiente, che la scelta sia adeguatamente riconoscibile ex post; ciò anche sulla base delle condotte dell’individuo espressive del radicamento degli affetti e dei legami personali.

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