PREMESSA
La tematica delle movimentazioni irregolari per contanti contemplata nel D.Lgs. n. 231/2007 è sempre attuale nelle attività che svolge il professionista contabile. Infatti, come spesso (se non addirittura sempre) accade il Legislatore demanda il compito di verifica ai professionisti quali sostituti dei verificatori istituzionali identificabili nell’Agenzia delle Entrate e nella Guardia di Finanza.
La logica di questa delega sta nel fatto che nell’esercizio dell’attività professionale di tenuta della contabilità è più efficace il meccanismo di controllo rispetto allo sporadico accesso ai dati da parte dei verificatori.
Si sottolinea come, nel tempo, il Legislatore abbia più volte modificato il limite legale di utilizzo del “contante” fino alla modifica del 2023 che riconduce ad una movimentazione irregolare quella da 5.000 euro e superiore; quindi fino a 4.999 euro si è nella regolarità giuridica, mente 5.000 euro è già una operazione da segnalare al MEF.
La limitazione all’uso del contante si inserisce nel contesto sistematico della disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, laddove limita il ricorso all'uso del contante, anche in funzione dell'operatività specifica del soggetto obbligato. La ratio che accomuna tali prescrizioni va rinvenuta nell'esigenza di permettere, superate determinate soglie, la rintracciabilità della provvista sottostante la cui indeterminabilità si porrebbe, altrimenti, come sintomatico sospetto di provenienza non lecita.
Contenuto riservato agli abbonati.
Questo contenuto è disponibile per gli utenti abbonati a Sercontel.
Sei già abbonato? | Non sei abbonato? | ||
ACCEDI | SCOPRI L'OFFERTA | ||