C.G.T. di secondo grado del Piemonte n. 538/2024
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, ha stabilito che la sentenza di condanna alla restituzione di un pagamento di somme eseguito, ma non dovuto in forza della sua abrogazione retroattiva, va assoggettata all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.