PREMESSA
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nei mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 178 DEL 02/09/2024 – RIVALUTAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE E COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL SOCIO
Il soggetto istante illustra di essere una persona fisica che detiene il 50% di una società di persone operante nel campo immobiliare. La società Immobiliare s.n.c. nel 2008 ha fruito della rivalutazione civilistica e fiscale degli immobili, disciplinata dall'art. 15, co. da 16 a 23 del D.L. 185/2008. Con il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato D.L. n.185, il soggetto istante ritiene che il valore della propria quota nella Immobiliare s.n.c., abbia ottenuto un incremento di valore. Dal momento che il soggetto istante intende conferire in una società neocostituita la partecipazione detenuta nella Immobiliare s.n.c., chiede di sapere se il valore fiscale della partecipazione, possa essere diminuito dal valore delle perdite fiscali attribuite per trasparenza al socio e, soprattutto, chiede di sapere se, la rivalutazione dei beni effettuata dalla società Immobiliare s.n.c. in regime di contabilità semplificata, determini effettivamente un incrementativo del costo fiscale della partecipazione dei soci, tenendo in considerazione che la Immobiliare s.n.c. ha adottato negli anni successivi il regime di contabilità ordinaria. Per quanto concerne il primo quesito posto dal soggetto istante ed in particolare sulla possibilità di diminuzione del valore fiscale della partecipazione ad opera di eventuali perdite fiscali attribuite per trasparenza al socio, l’Agenzia delle Entrate considera il quesito inammissibile non essendo un caso ''concreto e personale'' necessario per proporre istanza di interpello, in quanto la società Immobiliare s.n.c. non ha mai conseguito, né imputato, perdite fiscali ai propri soci. Relativamente al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata, non comporti l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta: il maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita nel passaggio al regime ordinario, in una riserva qualificabile fiscalmente come riserva di utili libera da vincoli. Il successivo annullamento di tale riserva con il fine di consentire l'assegnazione dei beni ai soci, non comporta l’assoggettamento ad imposta sostitutiva prevista nel caso di assegnazione agevolata. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come la rivalutazione dei beni effettuata nel 2008 dalla società Immobiliare s.n.c., non incrementi il costo fiscale della partecipazione detenuta dal soggetto istante, neanche per effetto della successiva opzione della società per il regime della contabilità ordinaria.
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