In merito alle plusvalenze relative alle cripto-attività secondo l’art. 4 del Ddl. di bilancio 2025, dal prossimo 1° gennaio si dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva con aliquota del 42% anziché quella attuale con aliquota del 26%.
A questi fini, si applica l’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, purché le somme guadagnate non ammontino, complessivamente, a un totale inferiore ai 2.000 euro.
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