Plusvalenza da cessioni immobili oggetto di interventi “super bonus” – prima parte

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Premessa

Come stabilito dall’art. 67, comma 1. lett. b) del TUIR[1] la cessione a titolo oneroso di immobili, detenuti al di fuori dell’attività d’impresa, produce un reddito diverso imponibile:

  • se la vendita viene effettuata entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione; e
  • se la somma di denaro percepita eccede il costo di acquisto o di produzione,

Diversamente, le cessioni di fabbricati, detenuti da oltre 5 anni, non generano alcun reddito imponibile e, pertanto, il corrispettivo incassato dalla vendita non deve essere nemmeno dichiarato.

Tuttavia, a partire dal 1.1.2024 la regola generale deve tener conto della nuova fattispecie di reddito diverso, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che esamineremo nel corso di questa diamina e che riguarda la cessione di immobili oggetto di interventi agevolati cosiddetti “super bonus”.

Aggiungiamo, infine, che sono assoggettati alla disciplina, ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali, i soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che generano plusvalenze mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili posseduti al di fuori dell’attività d’impresa eventualmente esercitata o al di fuori dell’esercizio di arti o professioni.

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