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L’Iva nel reverse charge estero – prima parte

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Premessa

In linea di principio nelle operazioni IVA territorialmente rilevanti in Italia il debitore d’imposta coincide con il cedente/prestatore.

L’unica eccezione riguarda il caso delle operazioni tra un cedente/prestatore, soggetto passivo non residente e un cessionario/committente, soggetto passivo stabilito nello Stato italiano.

Come previsto, infatti, dall’art. 17, comma 2 del DPR n. 633/1972 “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7 ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL n. 331/1993, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 427/1993”.

Di seguito l’analisi della tematica.

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