La riforma delle sanzioni di cui al DLgs. 87/2024, in attuazione della legge delega di riforma fiscale, non è intervenuta sulla comunicazione in oggetto.
Pertanto, anche per i dati del secondo trimestre 2024 continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio. L’immutato art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97 stabilisce che, nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche – entro il termine di legge – la sanzione amministrativa applicabile è compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro.
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