Patente a crediti settore edile – normativa e funzionamento

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PREMESSA

L’art. 29 comma 9 del D.L. 19/2024 (Decreto PNRR 4) – convertito in legge 56/2024 – ha introdotto un’importante novità per il settore edile, cioè l’obbligatorietà dal 01 ottobre 2024 della patente a crediti (o a punti) per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili.

Più che di una novità, si tratta della modifica e dell’attuazione delle previsioni di cui al punto 1-bis dell’art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - del D.Lgs 81/2008 (Testo unico per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro), testo nato ormai 16 anni or sono ma che non ha trovato ancora piena e completa attuazione.

Con l’emanazione del D.M. 132 del 18/09/2024 (Decreto Ministeriale attuativo della patente a crediti) e con la circolare 4 del 23/09/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono state fornite le indicazioni per l’ottenimento della patente e le indicazioni valide per la prima fase di applicazione dell’obbligo.

La patente servirà a qualificare tutte le imprese che esercitano attività nel settore edile, quindi non solo le imprese edili come strettamente conosciute ma tutte quelle che operano nei c.d. “cantieri temporanei o mobili” di cui all’art. 89 c.1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 le cui attività sono elencate nell’allegato X al D.Lgs 81/2008.

La patente, alla stregua di quella di guida, avrà un punteggio iniziale di 30 crediti che potranno incrementare fino a 100 in base a parametri al momento del rilascio e durante l’attività.

Analizziamo in questo articolo i punti salienti della normativa di riferimento (D.Lgs. 81/2008 come integrato e modificato dal D.M. 132/2024) e della circolare 4 del 23/09/2024.

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