Condizioni oggettive sempre da dimostrare per non essere qualificati società di comodo – prima parte

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Premessa

Come è noto l’art. 30 della Legge n. 724/1994[1] impone significative restrizioni a quelle società commerciali che detenendo immobili non superano il cosiddetto “test di operatività”.

In pratica, dette società sono qualificate “società di comodo” perché i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi ordinari imputati a Conto economico risultano inferiori al valore dei ricavi “figurativi”, calcolati mediante l’applicazione di prestabiliti coefficienti a determinati beni dell’attivo patrimoniale.

In altri termini, se dal confronto tra ricavi minimi presunti e ricavi attesi risulta che i primi eccedono i secondi la società è da considerarsi non operativa.

Si ricorda, inoltre, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 per effetto delle modifiche stabilite dall’art. 9, comma 1 della Legge n. 73/2022 è stata abrogata la normativa delle società in perdita sistematica, di cui all’art. 2, comma 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL n. 138/2011.

Di seguito l’analisi della tematica.

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