Corte di Cassazione n. 24428/2024
La Cassazione, con l’ordinanza, ha stabilito che in caso di adesione alla rottamazione-quater in pendenza di giudizio, non occorre versare l’intera somma dovuta per l’estinzione del processo, in quanto servono solamente la trasmissione dell’istanza, corredata dall’impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell’agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data della richiesta di estinzione.