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Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di agosto 2024

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Premessa

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di AGOSTO 2024, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 165 DEL 01/08/2024 – TRUST E RINUNCIA ALLA POSIZIONE DI BENEFICIARI

Il soggetto istante illustra di essere il trustee di un Trust costituito nel 2012, in relazione al quale i disponenti sono il soggetto istante insieme alla figlia e i beneficiari sono i discendenti in linea diretta, rispettivamente, nipoti dell'istante e figli della figlia. Sempre il soggetto istante illustra di essere stato nominato trustee con atto notarile nel 2018, andando a sostituire una società italiana. Il Trust è stato istituito al fine di provvedere alle necessità dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomo che assicuri ai discendenti, l’assistenza personale e medica, nonché la più efficace sicurezza e protezione economica per il futuro. Al fine di dotare il Trust dei mezzi necessari per il suo funzionamento, i disponenti hanno conferito nel Trust alcuni immobili. Ciò posto, il soggetto istante fa presente che, con il pieno accordo di tutte le parti del Trust, è stato convenuto di risolvere il Trust, con la conseguenza che i beni immobili ad esso attribuiti, tornino nella piena disponibilità del disponente. Date le premesse, il soggetto istante chiede un chiarimento circa la tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta ipotecaria e dell’imposta catastale della risoluzione del Trust. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come la finalità principale di un Trust, si sostanzi nella segregazione patrimoniale, grazie alla quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, così che i suddetti beni non possano essere escussi dai creditori di tali soggetti. L’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che la retrocessione dei beni ai medesimi soggetti che li hanno conferiti al trust, non integri il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art.1 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che nel solo caso di attribuzione dei beni del trust ai beneficiari, si manifesta il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza. Nel caso di specie, l'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari, comporta la cessazione del Trust e che i disponenti rientrino nella titolarità delle unità immobiliari. Conseguentemente, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al medesimo atto si ritengono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

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