Il Sole 24 Ore 31.08.2024
L’onere per i contribuenti che omettono di pagare le imposte o le pagano in ritardo, sarà meno gravoso: per esempio, la sanzione del 30%, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, prevista per i ritardati od omessi versamenti, è stata ridotta al 25%.