PREMESSA
Con l’articolo 1, commi da 386 a 400, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) il Legislatore ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, TUIR.
Successivamente l’articolo 1, commi da 142 a 155, Legge 213/2023 (Finanziaria 2024) ha riconosciuto, dal 2024, l’indennità a regime.
Recentemente l’INPS, con la Circolare n. 84 23.07.2024, ha definito le modalità operative per poter beneficiare dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riepilogando i soggetti destinatari della stessa, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure di presentazione della relativa domanda.
In particolare, per fruire dell’indennità da 250 a 800 euro mensili per 6 mesi, nel caso ci sia stata riduzione di reddito nel 2023 rispetto al biennio 2021/2022, le domande per l'anno 2024 devono essere presentate dal 01.08.2024 al 31.10.2024.
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