Il Sole 24 Ore 22.07.2024
In base all’art. 6, c. 9-bis.3 D.lgs. 471/1997, come modificato dal D.lgs. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1.09.2024, in caso di inversione contabile per un’operazione senza Iva non si procede con il recupero del tributo e, in sede di accertamento, vanno eliminati il debito e credito senza versare la sanzione.