Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di giugno 2024

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Premessa

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di GIUGNO 2024, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 122 DEL 03/06/2024 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DATI PIATTAFORME DIGITALI

La società istante illustra di essere attiva nel settore del turismo e di occuparsi, tramite una piattaforma di prenotazioni alberghiere in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio. La piattaforma, che mette in contatto le strutture alberghiere ed i clienti finali, non gestisce né le transazioni, né i pagamenti e non conserva alcun dato sensibile quale, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente. In pratica la struttura alberghiera incassa direttamente il corrispettivo dal cliente e, alla società istante, viene riconosciuta una commissione per l'attività svolta di intermediazione. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se vi siano a suo carico degli adempimenti informativi circa le operazioni avvenute sul proprio portale, alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come la Direttiva del Consiglio del 22 marzo 2021, al fine di contrastare le frodi, l'evasione e l'elusione fiscale perpetrate attraverso la digitalizzazione, ha modificato la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, una serie di dati concernenti i venditori presenti e le attività proposte sulle piattaforme. Infatti, per le Amministrazioni fiscali, acquisire i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web ed in particolar modo attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere, risulta molto difficile. Pertanto l'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32 che impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfino determinati requisiti, di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme e di comunicare all'Agenzia delle Entrate, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso in esame, ritiene che le attività descritte dalla società istante consentano di configurare lo status di gestore della piattaforma con l’obbligo di comunicare quanto esposto in premessa. Non risulta infatti rilevante a parere dell’Agenzia delle Entrate, il fatto che la piattaforma non si occupi della gestione degli incassi per le attività ospitate.

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