Tutto pronto per la sanatoria del magazzino

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PREMESSA

Con i consueti ritardi è stato finalmente approvato il DM 24/6/2024 nel quale sono contenuti i coefficienti moltiplicatori per aderire alla sanatoria del magazzino nella fattispecie di riduzione delle esistenze iniziali al 1/1/2023.

Con la Risoluzione 17/6/2024, n. 30/E, invece, sono stati approvati i codici tributo necessari per il versamento delle imposte sostitutive.

Ciò che oggi manca è solamente una circolare aggiornata rispetto alla precedente n. 115/E/2020 nella quale risolvere principalmente una perplessità; cioè l’ammissibilità alla sanatoria del magazzino per i soggetti in contabilità semplificata. Il dubbio che sorge è legato al fatto che, se da una parte le rimanenze iniziali e finali non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito, al contrario esse sono rilevanti ai fini ISA. Quindi, a parere di chi scrive, anche i soggetti in contabilità semplificato possono accedere alla sanatoria del magazzino.

Dal punto di vista dichiarativo troviamo l’istituzione della sezione XXVII del quadro RQ nella quale indicare i dati per la quantificazione delle imposte sostitutive.

Alla fine del presente intervento, per comodità del lettore, si riporta una tabella riepilogativa dei coefficienti di redditività da applicare alle rimanenze eliminate in modo da quantificare il corrispettivo su cui calcolare l’IVA e per identificare poi la base di calcolo dell’imposta sostitutiva 18%.

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