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Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di maggio 2024

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PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di MAGGIO 2024, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 100 DEL 03/05/2024 – IMMISSIONE IN CONSUMO DA DEPOSITO FISCALE DI PRODOTTI ENERGETICI

La società istante illustra di svolgere l’attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti acquistando gasolio per autotrazione tramite immissione in deposito fiscale ai sensi dell'art. 1 co. 937­943 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 senza addebito dell’IVA al momento dell’acquisto. La società istante procede ad effettuare i versamenti cumulativi per l'IVA tramite modello di versamento F24 ELIDE e codice tributo 6044, in relazione ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito: una volta effettuati i versamenti IVA, i prodotti vengono estratti per poi essere venduti. Date le premesse, la società istante chiede chiarimenti circa il recupero dell’IVA versata ed il comportamento da tenere nel caso in cui i versamenti dell’IVA eccedano i prodotti estratti dal deposito. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come la L. 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dall'art. 6, co. 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, al co. 937 disponga che per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori introdotti in un deposito fiscale, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito sia subordinata al versamento dell’IVA tramite modello F24 di cui all'art.17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241, avendo cura di indicare i riferimenti nel documento di accompagnamento, senza possibilità di compensazione. Il versamento viene effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti. La base imponibile che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito. In relazione al primo quesito posto dalla società istante, relativamente al recupero dell’IVA versata, l’Agenzia delle Entrate rinvia a quanto già illustrato tramite la circolare n. 18/E del 7 agosto 2019 che chiarisce come, nell'ipotesi in cui l'estrazione avvenga ad opera dello stesso soggetto passivo che ha effettuato l'acquisto intracomunitario, tale soggetto è tenuto a documentare l'estrazione mediante l'integrazione del documento originario con le modalità illustrate nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e ad annotare la variazione in aumento nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del DPR n. 633/72 senza far concorrere la relativa imposta nella liquidazione di periodo. Nel caso in cui invece, il soggetto che procede all'estrazione del bene non sia lo stesso che ha introdotto i beni a seguito di un acquisto intracomunitario, dovrà emettere un'autofattura ai sensi dell'art. 17, co.2, del DPR n. 633/72. Passando al secondo quesito posso dalla società istante, relativo all’eventuale recupero dell'IVA versata in eccesso rispetto a quella dovuta, l’Agenzia delle Entrate rinvia alla circolare n. 18 del 2019 la quale ha chiarito che l'IVA versata in eccesso, potrà essere scomputata dall’imposta relativa alle immissioni in consumo o estrazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi, fino a concorrenza della stessa.

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