Corte di Cassazione n. 9125/2024
La Cassazione, con l’ordinanza, ha affermato che al fine del perfezionamento della notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale, in caso di rifiuto a riceverlo da parte del destinatario o di sua momentanea assenza, la prova può essere data dal notificante solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata.