PREMESSA
Con il DL 29/3/2024 n. 39 arriva l’ennesima modifica alle disposizioni in tema di cessione di crediti d’imposta, con particolare riferimento alle cessioni o sconti in fattura di bonus edilizi. Dall’emanazione del DL 34/2020 ormai dovremo essere alla cinquantesima modifica con il logico disappunto dei professionisti sia tecniche che fiscali; non ne parliamo poi dei cittadini/contribuenti che, a seguito delle previsioni normative originarie hanno deciso di eseguire degli interventi di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia sull’immobile di proprietà contando sul fatto che avrebbero potuto rientrare finanziariamente mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura e si trovano oggi con il “cerino in mano”. Ciò dovuto anche al fatto che i cessionari o le imprese esecutrici si sono trovate con un ammontare di crediti d’imposto importante da utilizzare secondo delle precise scadenze a pena della perdita delle eccedenze.
Ma il decreto 39/2024 non è intervenuto solamente sui crediti da bonus edilizi, ma anche sulla cedibilità dei crediti ACE e dei bonus transizione 4.0. Ancor di più si sono sentiti beffati da nuova burocrazia nel caso di avvio di nuovi interventi o di crediti 2023 da cedere e dalla previsione che al cittadino non è permesso sbagliare. Infatti, come vedremo, il decreto vincola e cristallizza la data del 4 aprile come data ultima ed improrogabile per le operazioni di cessione; guai a sbagliare, poi, perché non si potrà accedere all’istituto della “remissione in bonis” a mezzo del quale sarebbe stato possibile sanare un errore o una dimenticanza entro il 15/10/2024, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Da ultimo l’ennesima modifica al diritto di compensazione dei crediti con una previsione di blocco in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 10.000 euro. Per fortuna, in tema di compensazioni è stata messa mano a quell’obbrobrio giuridico della finanziaria 2024 che bloccava dal 1° luglio di quest’anno ogni compensazione con debiti erariali originariamente superiori a 100.000 euro, laddove non era stata riconosciuta la regolarità a quel contribuente che aveva in corso rateazioni dalle quali non era decaduto.
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