PREMESSA
Il bilancio d'esercizio di società di capitali ed enti equiparati, successivamente all'approvazione, deve essere depositato a cura degli amministratori presso il competente Registro delle Imprese, nel rispetto di specifici termini e modalità.
In particolare, per effetto di quanto disposto dall'articolo 2435 del Codice Civile, è necessario provvedere al deposito:
- del bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) unitamente alla Relazione sulla gestione (ove prevista), alla Relazione del Collegio sindacale (ove prevista) ovvero del soggetto incaricato della revisione legale (se diverso dal Collegio sindacale) ed al verbale di approvazione del bilancio;
- dell'elenco soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, solo per S.p.A. e S.a.p.a. non quotate.
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