PREMESSA
A norma dell'art. 2247 del Codice Civile le società sono definite partendo dal contratto sociale e precisamente: "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.".
Elementi essenziali di ogni società sono pertanto:
- i conferimenti: non esiste società senza conferimenti, né può esserci un socio senza il relativo obbligo di conferire;
- l'esercizio in comune di un'attività economica: si tratta dello scopo-mezzo di ogni contratto sociale. L'esercizio dell'attività economica deve necessariamente essere ricondotto alla volontà di tutti i soci e implica necessariamente un rischio comune;
- la divisione degli utili: è lo scopo-fine del contratto di società. È insito nel concetto stesso di società lo scopo non soltanto di produrre utili (c.d. lucro oggettivo), ma anche di distribuirli tra i soci (c.d. lucro soggettivo).
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