Italia Oggi 5.02.2024
L’art. 1 D.lgs. 220/2023, integrando l’art. 15 D.lgs. 546/1992 ha aggiunto come ulteriore previsione che le spese del giudizio devono essere compensate, in tutto o in parte, non solo nel caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ma anche “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.