Premessa
Come noto, l’ordinamento penale tributario italiano, analogamente al diritto penale, ha come fine quello di prevenire le condotte lesive di interessi protetti e garantiti dalla Costituzione.
A tale scopo il Legislatore ha introdotto una serie di sanzioni finalizzate ad evitare comportamenti lesivi e per far in modo che:
- i contribuenti paghino le imposte sui redditi percepiti;
- non si realizzi alcuna elusione o evasione fiscale, ovvero che l’elusione e l’evasione fiscale siano ridotte al minimo.
È giusto il caso di osservare, inoltre, che per trovare il miglior assetto possibile sono stati svolti studi sugli ordinamenti di altri Paesi per conoscere quali sono i sistemi penali tributari che si dimostrano più efficaci a tale scopo.
Ebbene, dagli studi è emerso che gli ordinamenti che si dimostrano più tolleranti ottengono maggiori risultati in termini di emersione del sommerso e di riduzione dell’evasione fiscale.
Detto ciò, rileviamo che il nostro apparato tributario prevede sanzioni di natura amministrativa e pecuniaria per le imposte evase e dispone solo per casi estremi sanzioni penali al superamento di determinate soglie.
In particolare, assumono rilevanza penale i casi di:
- omessa dichiarazione;
- omesso versamento dell’IVA;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- dichiarazione infedele;
- dichiarazione fraudolenta;
- occultamento e distruzione dei documenti contabili;
- emissione di fatture false.
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