PREMESSA
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di NOVEMBRE 2023, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 455 DEL 08/11/2023 – TRASFERIMENTO DI AZIENDA/RAMO D'AZIENDA NON SOGGETTO A IVA NELL’AMBITO DELL’ ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI GAS
La società istante Alfa S.p.A., illustra di essere stata costituita nel 2002 a seguito di una trasformazione e scissione e di essere partecipata quasi interamente dai Comuni situati prevalentemente nella propria Provincia. La società istante illustra di occuparsi oltre che della realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, anche della gestione diretta e della distribuzione del gas naturale in 34 Comuni attraverso le reti di gasdotti locali. Nel 2013, la società istante ha assunto la gestione della distribuzione del gas a seguito del conferimento di ramo d'azienda a suo favore da parte di una consorella, laddove la proprietà dei relativi assets era già di proprietà della società istante. Così facendo la distribuzione del gas e l'attività di distribuzione stessa venivano a riunirsi nuovamente in capo al medesimo soggetto giuridico. Tornando al presente, la società istante specifica di essere il Gestore Uscente in una operazione di affidamento del servizio di distribuzione del gas. L'art. 15, co. 5, del Decreto Letta riconosce per il passaggio di proprietà al Gestore Entrante del compendio mobile e di quello immobile rappresentato dalla rete del gas, un rimborso da corrispondere alla Società istante con il criterio del Valore Industriale Residuo. In particolare, l'indennizzo/rimborso costituisce proprio il provento dovuto alla società Istante, Gestore Uscente, quale conseguenza dell'impegno di specifiche obbligazioni e, nello specifico, di trasferire gli assets della rete del gas, di agevolare il trasferimento del personale presso il Nuovo Gestore, nonché l'obbligo di non proseguire nel servizio concessorio. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se il valore di rimborso sia soggetto ad IVA oppure se, il complesso di beni, possa essere inquadrato come azienda o ramo d'azienda piuttosto che come singoli beni. L’Agenzia delle Entrate, premette alla società istante, come numerosi documenti di prassi chiariscono che la nozione di azienda rilevante ai fini fiscali, coincida con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui all'art. 2555 del codice civile che qualifica l'azienda come “il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”. Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza di legittimità che descrive l'azienda quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Sempre l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso di specie, rileva come il bando di gara e la bozza del contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale che regolano il rapporto tra il Gestore Uscente e quello entrante, siano conformi alla disciplina di settore. A parere dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, è riscontrabile la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario tramite l’impiego del complesso di beni che mantiene la propria identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento. In conclusione, quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate, induce a ritenere che il trasferimento decritto dalla società istante, non sia rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. b), del Decreto IVA, avendo ad oggetto, l’operazione descritta, non singoli beni ma un insieme di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa. L’operazione sarà pertanto soggetta all’imposta di registro.
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