Premessa
Non è così raro che al momento della presentazione della dichiarazione annuale IVA, scadente, come noto, nel periodo compreso tra febbraio e aprile dell’anno successivo, l’esportatore abituale si accorga di aver “splafonato”, ovvero di aver effettuato acquisti oltre il limite del plafond totale disponibile.
Ebbene, al verificarsi di una situazione di tal genere il contribuente, esportatore abituale, può rimediare ravvedendosi con una delle tre procedure illustrate dalla risoluzione n. 16/E/2017.
Premesso ciò osserviamo che:
- due delle tre procedure in questione consentono di rimediare allo “splafonamento” senza coinvolgere il fornitore;
- non è prevista, a prescindere dall’utilizzo di una delle tre le procedure, alcuna sanzione per il fornitore che fattura entro i limiti del plafond assegnatogli con una dichiarazione d’intento non invalidata[1].
È il caso di aggiungere, poi, che in presenza di dichiarazioni d’intento validamente presentate, relative al periodo d’imposta 2021 o a precedenti, ma non per il 2022, è possibile fruire, entro il 20.12.2023, del ravvedimento speciale istituito dalla Legge di Bilancio 2023.
Sempre in tema di plafond, segnaliamo, infine, il caso dello “sforamento” del fornitore che riscontra di aver fatturato in regime di sospensione d’imposta, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972[2] (N3.5), oltre l’importo previsto dalla dichiarazione d’intento.
Ecco che ad una siffatta evenienza il cessionario/committente deve prestare particolare attenzione, attivando tempestivamente gli opportuni accorgimenti, al fine di evitare che “l’autofattura denuncia”, che la vigente normativa gli impone di fare, generi una errata duplicazione d’imposta. Si spera che in un prossimo futuro l’Ufficio fornisca utili indicazioni per scongiurare questa eventualità.
Di seguito l’analisi della tematica.
Contenuto riservato agli abbonati.
Questo contenuto è disponibile per gli utenti abbonati a Sercontel.
Sei già abbonato? | Non sei abbonato? | ||
ACCEDI | SCOPRI L'OFFERTA | ||