Corte di Cassazione n. 31054/2023
La Cassazione ha sancito che il donatario di una quota di partecipazione non può chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva versata dal donante, nel caso in cui il primo provveda ad effettuare una seconda rivalutazione della medesima quota. Il rimborso spetta solamente se il richiedente coincide con il soggetto che ha eseguito il primo pagamento.