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Società semplice – la responsabilità dei soci – prima parte

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Premessa

È noto che dalle obbligazioni contratte da una società discende in capo ai soci una responsabilità diversa a seconda che ci si trovi in presenza di una società di persone o di una società di capitali.

A differenza dei soci delle società di capitali, che godono di una responsabilità limitata, rispondendo delle obbligazioni sociali entro il limite della quota conferita, i soci delle società di persone risultano, infatti, illimitatamente responsabili dovendo rispondere dei debiti sociali anche con il loro patrimonio personale, oltre che con la quota di capitale investita nella società.

Di seguito focalizzeremo la nostra attenzione sui profili di responsabilità dei soci della società semplice, regolamentati dall’art. 2267 del c.c.[1]. Una norma che prevede in capo ai soci che agiscono in nome e per conto della società, ed in ogni caso, nei confronti di tutti i soci, salvo sussista un patto contrario, una responsabilità personale e solidale a fronte della preventiva escussione del patrimonio sociale.

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